Diritti e Doveri

Prendi visione dei diritti e dei doveri degli studenti e del corpo docente.

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

  1. Sono assicurati agli studenti la partecipazione negli organi delle strutture didattiche, la collaborazione alle attività di Ateneo e lo svolgimento delle attività culturali e sportive, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.
  2. Agli studenti è assicurato il puntuale adempimento dei doveri del presente regolamento da parte dei docenti.
  3. Gli studenti sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento sanciti dallo Statuto e all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell’Università Cattolica.
  4. Gli studenti sono tenuti al rispetto del regolare svolgimento delle attività didattiche e degli esami e alla corretta e diligente conservazione della documentazione relativa agli studi effettuati.

 Esercizio delle competenze disciplinari nei riguardi degli studenti

Le competenze disciplinari nei riguardi degli studenti spettano al Rettore, ai Consigli di facoltà, ai Consigli di scuola ed al Senato accademico integrato dal rappresentante degli studenti eletto ai sensi del terzo comma dell’art. 20 dello statuto. Esse si esercitano senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. In caso di violazione dei doveri di cui all’articolo precedente, in relazione alla gravità dell’infrazione commessa, possono applicarsi le seguenti sanzioni:

  • ammonizione scritta od orale;
  • interdizione temporanea da uno o più corsi;
  • sospensione da uno o più esami di profitto anche per più di una sessione;
  • esclusione temporanea dall’Università Cattolica con conseguente perdita di frequenze e sessioni di esami.

L’ammonizione, tanto in forma orale quanto in forma scritta, viene comminata dal Rettore, su proposta del Preside, sentito preventivamente lo studente. L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c), spetta al Consiglio di facoltà o di scuola in seguito a relazione del Preside. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di facoltà o scuola e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio stesso, con possibilità di farsi assistere da persona di sua fiducia. Contro la deliberazione del Consiglio di facoltà o di scuola lo studente può ricorrere al Senato accademico integrato ai sensi del primo comma.
L’applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c) quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà è deliberata dal Senato accademico integrato ai sensi del primo comma a seguito di relazioni del Rettore e con l’osservanza di tutte le modalità previste al comma precedente del presente articolo.
Le decisioni di cui ai commi quarto e quinto sono rese esecutive dal Rettore o da un suo delegato. Tutte le sanzioni vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono trascritte nei fogli di congedo. Le sanzioni disciplinari inflitte in altre Università o Istituto universitario vengono applicate anche quando lo studente si trasferisca all’Università Cattolica. Lo studente che, dopo la comminazione di una delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo, persistesse, nell’interno o fuori dell’Università Cattolica, con una condotta contrastante con lo spirito al quale si informa l’Università Cattolica, può essere invitato dal Rettore, udito il Preside della facoltà a cui appartiene, a dichiarare presso quale altra Università intenda trasferirsi. Contro questo provvedimento lo studente può ricorrere al Senato accademico integrato. Qualora lo studente nello spazio di 15 giomi non dichiari a quale Università intenda trasferirsi il Rettore gli rilascia il foglio di congedo per l’Università più vicina.

DOVERI DEI DOCENTI

  1. I docenti sono tenuti al rispetto dei principi sanciti dallo Statuto e all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell’Università Cattolica.
  2. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a loro affidati. Eventuali assenze vanno tempestivamente comunicate agli uffici amministrativi competenti, che provvedono ad informare il Preside o il Presidente e gli studenti. Ciascun docente è tenuto a stabilire l’orario settimanale di ricevimento degli studenti per l’intero anno accademico e a rispettarlo. Ciascun docente ha l’obbligo di assegnare un numero di tesi conforme a quanto stabilito dalla Facoltà o dalle Strutture didattiche competenti ai fini di un’equa ripartizione del carico didattico. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle attività didattiche annotando giornalmente le lezioni effettuate nonché le altre attività svolte. Nel registro saranno indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti i quali dovranno apporre la propria firma. Il registro delle lezioni deve essere tenuto costantemente a disposizione del Preside e deve essere consegnato al medesimo entro 15 giorni dalla conclusione del corso.
  3. Le misure da adottare in caso di inosservanza degli obblighi dei docenti sono stabilite dallo Statuto e dal regolamento generale di Ateneo.